Certificazione verde COVID-19 – “Green pass”- obbligo sul lavoro.
Il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” ha stabilito obblighi per il mondo del lavoro pubblico e privato.
Il Decreto introduce nuove prescrizioni per l’accesso ai luoghi di lavoro: infatti, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (data quest’ultima attualmente prevista quale termine di cessazione dello stato di emergenza), al personale dipendente è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 – “Green pass”; tale obbligo è esteso a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.
Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo le indicazioni delle Autorità pubbliche.
Le certificazioni verdi COVID-19 sono le certificazioni comprovanti:
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
oppure lo stato di guarigione da SARS-CoV-2
oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
Nel caso di certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione, il “Green pass” è rilasciato anche a seguito della somministrazione della prima dose di vaccino.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di quanto sopra indicato tramite l’APP “Verifica C19” di lettura del codice a barre multidimensionale (che caratterizza ogni certificazione verde e che già da tempo è in uso per il controllo nelle scuole, nei pubblici esercizi, nelle strutture ricettive e nei luoghi di intrattenimento e spettacolo) prevedendo prioritariamente che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso dei luoghi di lavoro; a tal fine i datori di lavoro devono individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento della certificazione verde COVID-19 e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui si tratta, nel rispetto delle norme che regolano la Privacy.
Il Decreto prevede che nel caso in cui un lavoratore comunichi di non essere in possesso del “Green pass” ovvero qualora risulti privo della certificazione verde al momento dell’accesso al luogo di lavoro, lo stesso sia considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione (e comunque non oltre il 31/12/2021), senza conseguenze disciplinari e con conservazione del posto di lavoro, ma con decurtazione della retribuzione e di ogni altro emolumento/compenso per i giorni di assenza ingiustificata.
L’accesso nei luoghi di lavoro, da parte del personale e di tutti i soggetti interessati dall’obbligo del possesso della certificazione, in violazione di quanto previsto dal Decreto è sanzionato sul piano disciplinare e comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da 600 a 1.500 euro), salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Tale sanzione viene irrogata dal Prefetto, al quale i soggetti incaricati dell’accertamento del possesso della certificazione e della successiva contestazione trasmettono gli atti relativi alla violazione. Il Decreto prevede sanzioni (sempre irrogate dal Prefetto) anche nei confronti del datore di lavoro nel caso di violazione degli obblighi relativi alle verifiche da effettuare ovvero alla predisposizione delle misure organizzative.
Per quanto attiene agli Enti pubblici l’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 riguarda anche i titolari di cariche elettive, ai quali si applicano – ad eccezione dei casi di esenzione dalla campagna vaccinale – le sanzioni previste per i dipendenti, secondo le modalità in precedenza evidenziate.
Si ricorda infine che tutte le misure adottate in accordo al Protocollo del 06/04/2021 sono ancora in vigore fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31/12/2021).
Se siete interessati a maggiori informazioni Vi invitiamo a contattare i nostri Uffici a Pradamano, telefonando allo 0432/640001.
Grazie per l’attenzione e per il Vostro tempo.
ECO-syn S.r.l.