L’Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 sancisce che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con durata, contenuti minimi e le modalità definiti mediante Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Tali accordi prevedono che ogni lavoratore riceva una formazione Generale e Specifica in relazione ai rischi cui è esposto, che i Preposti ricevano una formazione aggiuntiva, che i Dirigenti siano adeguatamente formati con una formazione dedicata; formazione specifica viene poi prevista per gli Addetti Antincendio, Addetti al Primo Soccorso, Addetti conduzione macchine particolari, ecc. Gli Accordi stabiliscono anche i termini dell’aggiornamento (vedi Tabella in allegato).
Si ricorda che nei cantieri edili è necessaria la presenza di almeno un addetto Primo soccorso e un addetto Antincendio con i corsi in stato di validità.
Sempre l’Art. 37 stabilisce le sanzioni per il datore di lavoro o il dirigente delegato per la mancata formazione:
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Se a seguito del rilievo della mancata formazione da parte degli Enti di controllo il datore di lavoro interviene per sanare la carenza entro il termine di prescrizione si applica 1/4 del massimo (1.850,99 euro).
Va ricordato che l’Art. 55 del D.Lgs. 81/2008 al comma 6-bis stabilisce inoltre che se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati e se si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
A questo importo si deve aggiungere la sanzione aggiuntiva prevista dal D.Lgs. 81/2008 all’Allegato I al punto 3 relativo alla mancata formazione ed addestramento di 300,00 € per ciascun lavoratore interessato.
Facendo alcuni esempi concreti.
- Mancato aggiornamento di 3 lavoratori con intervento di formazione attuato entro i termini di prescrizione: 1.850,99 + 900,00 = 2.750,99 euro di sanzione.
- Mancato aggiornamento di 6 lavoratori con intervento di formazione attuato entro i termini di prescrizione: 3.701,98 + 1.800,00 = 5.501,98 euro di sanzione.
- Mancato aggiornamento di 11 lavoratori con intervento di formazione attuato entro i termini di prescrizione: 5.552,97 + 3.300,00 = 8.852,97 euro di sanzione.
Si ricorda infine che con le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008 dalla Legge 215/2021 il provvedimento di sospensione, che viene previsto in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008 prevede anche la mancata formazione del personale; tale sospensione in questo caso non si applica all’Azienda nel suo complesso, ma ai lavoratori interessati dalla mancata formazione, sino al completamento della stessa.
Se siete interessati a maggiori informazioni Vi invitiamo a contattare i nostri Uffici a Pradamano, telefonando allo 0432/640001.
Grazie per l’attenzione e per il Vostro tempo.