Come per tutte le attività lavorative il D.Lgs. 81/2008 prevede obblighi stringenti in materia di sicurezza del lavoro anche per le strutture ricettive.
Innanzitutto va chiarito che il Testo Unico si applica se vi sono “lavoratori” subordinati (o ad essi equiparati) esclusi quindi i collaboratori familiari ed i possessori di P.IVA; rientrano invece i dipendenti con contratto anche temporaneo, i somministrati, i co.co.co., i volontari e … i lavoratori in “nero”.
Nei casi previsti dalla legge il datore di lavoro (titolare, legale rappresentante, ecc.) deve ottemperare ai seguenti obblighi:
- Nominare l’RSPP (tecnico esperto di sicurezza del lavoro).
- Redigere il documento di valutazione dei rischi – DVR.
- Disporre la formazione del personale in materia di sicurezza del lavoro.
A questo devono aggiungersi gli obblighi relativi alla gestione delle emergenze: incendio, terremoto, infortunio. Per tali eventi il datore di lavoro deve verificare innanzitutto che i locali siano compatibili con l’attività svolta (destinazione d’suo dei locali, autorizzazioni edilizie, certificazione impianti, superficie in mq per l’affollamento, numero e larghezza delle uscite di emergenza); poi deve verificare le dotazioni di emergenza quali estintori, cassetta primo soccorso; quindi la formazione degli addetti antincendio e primo soccorso. Nei casi specifici deve anche predisporre un apposito “piano di emergenza”. Si ricorda che tutte le attività di intrattenimento di “pubblico spettacolo” (discoteca, ballo, concerti, ecc.) devono essere preventivamente autorizzate!
L’assenza di tali attività viene punita con sanzioni di carattere penale piuttosto pesanti da 2 a 6 mesi di reclusione o ammende da 1.500 a 7.000 euro (per ogni infrazione rilevata).
Non va trascurato l’aspetto inerente l’igiene degli alimenti: pulizia dei locali, disinfestazione, etichettatura dei prodotti, conservazione degli alimenti, predisposizione di un apposito protocollo HACCP, formazione dei lavoratori.
ATTENZIONE. L’Allegato I del D.Lgs. 81/2008 prevede degli obblighi la cui inadempienza comporta oltre alle sanzioni di cui sopra anche la “sospensione dell’attività di impresa”, tra questi:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
- Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione.
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
La sospensione dell’attività di impresa viene applicata se, durante il controllo, è presente il 10 per cento dei lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (lavoro in nero).
Per qualsiasi dubbio Vi invitiamo a contattare i nostri Uffici per maggiori informazioni telefonando allo 0432/640001.







