Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026, pubblicato sul sito RENTRI lo scorso 6 febbraio, il MASE ha approvato le modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale nei casi di indisponibilità dei servizi RENTRI o di problemi di connessione Internet dell’operatore.
Nello specifico, l’Allegato 1 del Decreto definisce le modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, comunicata mediante avviso pubblicato dalla Direzione generale nella sezione “Avvisi” del portale del RENTRI, nelle seguenti 8 ipotesi:
- Impossibilità di vidimare il FIR digitale;
- Impossibilità di emettere il FIR digitale;
- Impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto;
- Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario;
- Impossibilità di trasmettere al RENTRI i dati del FIR digitale;
- Impossibilità di restituire al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del FIR digitale mediante i servizi di supporto;
- Impossibilità di scaricare il certificato di firma remota RENTRI;
- Impossibilità di configurare i dispositivi mobili.
In tali casi, viene raccomandato agli operatori di dotarsi preventivamente di un quantitativo adeguato di FIR cartacei bianchi, vidimati digitalmente, da compilare manualmente, al fine di poter ovviare alle suddette problematiche, garantendo comunque la tracciabilità del rifiuto, attraverso l’utilizzo del FIR cartaceo.
L’Allegato 2, invece, definisce le modalità operative da adottare in caso di indisponibilità temporanea della connessione Internet dell’operatore o dei servizi di autenticazione digitale, dovuta a cause al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza, e, in particolare, nei seguenti 5 casi:
- Impossibilità di emettere il FIR digitale;
- Impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto;
- Impossibilità di integrare il FIR digitale in fase di accettazione da parte del destinatario;
- Impossibilità di trasmettere al RENTRI i dati del FIR digitale;
- Impossibilità di restituire al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa del FIR digitale.
Anche in questi casi è previsto il ricorso al FIR cartaceo, in sostituzione di quello digitale, con l’obbligo di adempiere a due specifiche prestazioni:
- riportare nel campo “annotazioni” la dicitura “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”.
- compilare la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet (riportata in Appendice all’Allegato 2) e trasmetterla, via PEC, all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.







