Le modifiche contenute nel D.L. 19 Febbraio 2026, convertito dalla legge n°50 del 20 Aprile 2026, interessano la disciplina delle industrie insalubri, dei rifiuti e delle bonifiche.
In particolare, l’art. 14 contiene “Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti” e apporta modifiche del T.U. ambientale D. Lgs. 152/06.
Tra le novità più rilevanti vi è la modifica della disciplina delle industrie insalubri. Il Decreto prevede che le imprese in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/2006, non siano classificate industrie insalubri ai sensi dell’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, di cui al Regio Decreto n° 1265 del 27/07/1934 e del DM 5/09/1994 e siano pertanto escluse dalla relativa disciplina.
Ulteriori modifiche riguardano il D. Lgs. n°49 del 14/03/2014 in merito al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) effettuato presso i distributori. Viene eliminata dal legislatore la possibilità, per i distributori, di effettuare la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti da nuclei domestici, conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di un AEE di tipo equivalente. La contestuale fornitura di un’apparecchiatura equivalente diventa pertanto obbligatoria per il distributore al fine di prevenire utilizzi non coerenti con il sistema del ritiro.
Infine, il provvedimento interviene anche in materia di bonifiche di siti contaminati, stabilendo che, fino a quando le Regioni non individueranno le opere ammissibili nelle aree interessate, continueranno ad applicarsi le disposizioni statali di riferimento. Questo al fine di garantire continuità normativa ed evitare il rischio di blocchi procedurali per la realizzazione degli interventi.







